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SERIE D GIRONE I 1^giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

SERIE D GIRONE I 1^GIORNATA
GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO
PALMESE A.S.D. – CITTA DI MESSINA S.R.L. Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ S.S.D.CITTA DI MESSINA S.R.L. avverso l’ esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 2.000,00 e diffida ACR MESSINA SSD A RL Per avere propri sostenitori;
– introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva fatto esplodere (5 petardi) all’inizio e nel corso della gara, nel settore ad essi riservato;
– lanciato, nel corso del secondo tempo, numerose bottigliette di acqua semipiene all’indirizzo di un calciatore avversario;
– lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco, numerose bottigliette di acqua e fumogeni all’indirizzo dei calciatori avversari che erano costretti a stazionare al centro del terreno di gioco e potevano rientrare negli spogliatoi solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, trascorsi venti minuti dal termine della gara. (R A – R CdC )

Euro 1.500,00 CITTA DI ACIREALE 1946 Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 petardi) che veniva lanciato sul campo per destinazione. Inoltre i medesimi lanciavano un pezzo di legno di circa 20 cm e due bottiglie piene di acqua che cadevano nei pressi della panchina avversaria.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANSUETO RICCARDO (CALCIO CITTANOVESE) Per avere, a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto che gli procurava fuoruscita di sangue.

LONGO LORENZO (SANCATALDESE CALCIO) Per avere, a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto che gli procurava fuoruscita di sangue.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IANNO MARCO (CITTA DI ACIREALE 1946) Per avere colpito con un forte calcio al volto un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VATIERO FRANCESCO (NOCERINA 1910), VARCHETTA ALESSANDRO (TURRIS CALCIO)

redazione ForzaNocerina.it

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