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GIUDICE SPORTIVO: maxi stangata per il Lecce

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/DIV DEL 17 GIUGNO 2013

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Cav. Giulio Ciacci, nella seduta del 17 Giugno 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

 

GARE DEL 16 GIUGNO 2013

 

GARA LECCE – CARPI

 

– Il Giudice Sportivo,

 

– letti gli atti ufficiali

 

o s s e r v a

 

– che i sostenitori della società Lecce introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni bengala e fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, e facevano esplodere, sempre nel recinto di gioco un petardo di notevole potenza, senza conseguenze;

– che al termine della gara, dapprima tre isolati sostenitori, scavalcata la rete di recinzione entravano sul terreno di gioco con il chiaro intento di raggiungere alcuni calciatori, ma venivano prontamente fermati dagli addetti alla sicurezza;

– a questo punto, un gruppo di circa 200 sostenitori scardinavano la porta d’accesso al recinto di gioco dal settore Curva Nord ed invadevano il terreno di gioco:

– alcuni di questi sostenitori, quasi tutti a volto coperto, dopo essersi lasciati andare ad atti di teppismo, con danneggiamento di strutture e cartelloni pubblicitari, tentavano di entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi malmenando ripetutamente gli addetti alla sicurezza;

– impediti nel loro intento, dopo aver divelto le panchine destinate alle squadre le lanciavano all’interno del tunnel, senza apparenti conseguenze;

– a questo punto con l’atteso intervento delle forze dell’ordine, i teppisti venivano ricacciati all’esterno dell’impianto sportivo dove avvenivano numerosi scontri, che causavano il ferimento di quattro agenti delle forze dell’ordine che venivano ricoverati in ospedale; nell’occasione un automezzo della polizia veniva dato alle fiamme ed altri automezzi venivano danneggiati;

– che gli episodi innanzi descritti si manifestano di particolare gravità pertanto, accertata la responsabilità oggettiva della società Lecce, la conseguente sanzione va commisurata in termini di immediata afflittività, ma anche in funzione preventiva in ordine al possibile ripetersi degli episodi stessi.

 

– per questi motivi,

 

d e l i b e r a

 

a) di infliggere alla società Lecce le seguenti sanzioni:

 

– ammenda di € 15.000,00;

– obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse;

 

b) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze dei documenti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

 

SOCIETA’

 

AMMENDA

 

€ 6.500,00 LATINA CALCIO S.R.L. perchè prima della gara, all’arrivo del pullman della squadra ospite, veniva lanciato verso lo stesso un bullone d’acciaio della lunghezza di circa cm 10, che danneggiava il vetro laterale destro dell’automezzo; perchè propri sostenitori suonando un fischietto dello stesso tono utilizzato dall’arbitro ne disturbavano l’operato costringendolo a richiedere a mezzo altoparlante l’immediata sospensione del disturbo, richiesta che veniva immediatamente soddisfatta; i medesimi introducevano e accendevano nel proprio settore tre bengala e due fumogeni e facevano esplodere nel recinto di gioco cinque petardi, senza conseguenze; per indebita presenza prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, nella zona antistante gli spogliatoi, di persone non identificate ma riconducibili alla società (obbligo risarcimento danni, se richiesto).

 

€ 500,00 PISA 1909 S.S.AR.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore tre petardi, uno dei quali veniva esploso nel recinto di gioco.

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

 

SABATO ROCCO (PISA 1909 S.S.AR.L.) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

 

SEPE LUIGI (PISA 1909 S.S.AR.L.) per aver commesso fallo su un avversario impedendogli la segnatura di una rete.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

 

BARBERIS ANDREA (PISA 1909 S.S.AR.L.) perchè al termine della gara raggiungeva il quarto ufficiale che rientrava negli spogliatoi, e dopo averlo spinto alle spalle colpendolo con una manata, gli rivolgeva una frase irriguardosa (r. quarto uff.).

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

 

PASCIUTI LORENZO (CARPI F.C. 1909 SRL)

POLI FABRIZIO (CARPI F.C. 1909 SRL)

SACILOTTO LUIZ GABRIEL (LATINA CALCIO S.R.L.)

SUAGHER EMANUELE (PISA 1909 S.S.AR.L.)

 

III AMMONIZIONE :

 

COTTAFAVA MARCELLO (LATINA CALCIO S.R.L.)

 

I AMMONIZIONE :

 

KABINE MEHDI (CARPI F.C. 1909 SRL)

AGODIRIN KOLAWOLE OYELOLA (LATINA CALCIO S.R.L.)

BARRACO DARIO (LATINA CALCIO S.R.L.)

CHEVANTON ESPINOSA ERNESTO JAVIER (LECCE SPA)

DINIZ PAIXAO MARCUS PLINIO (LECCE SPA)

FERRARIO STEFANO (LECCE SPA)

FOTI SALVATORE (LECCE SPA)

TOMI GIOVANNI (LECCE SPA)

SABATO ROCCO (PISA 1909 S.S.AR.L.)


fonte: www.lega-pro.com

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