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NOCERINA: penalizzazione in classifica, ammenda e squalifica per un ex collaboratore

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario SAULLE, e della società ASD NOCERINA CALCIO 1910 avente ad oggetto la seguente condotta:
MARIO SAULLE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, in violazione:
a) Dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Nocerina Calcio 1910 – A.S.D. Pro Sala Football Club del 27.11.2022 valevole per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 consegnata all’arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Pio Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Nocerina Calcio 1910, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno della gara A.S.D. Nocerina Calcio 1910 – A.S.D. Pro Sala Football Club del 27.11.2022 valevole per il campionato Regionale Under 18;
ASD NOCERINA CALCIO 1910, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale il Sig. Mario Sulle ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché gli altri soggetti di cui al presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SAULLE, e dal Sig. Paolo Torrese, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NOCERINA CALCIO 1910;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per Sig. Mario SAULLE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda
e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza – Under 18 per la società ASD NOCERINA 1910.

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