Nocerina, 2mila euro di multa dalla Procura Federale











Nocerina, duemila euro di multa per la società rossonera e sei mesi di inibizione per l’allora presidente del sodalizio rossonero Paolo Torrese, per la vicenda che vedeva coinvolta la società di via Cafiero contro l’allenatore delle giovanili Silvio Somma.
Torrese e la Nocerina sono stati puniti perché hanno presentato al Collegio Arbitrale, una quietanza liberatoria del signor Silvio Somma non veridica, in quanto recante una firma apocrifa del predetto tecnico, al fine di evitare le somme dovute all’ex tesserato.
La Procura ha accettato la richiesta da parte della società rossonera, dell’applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Di Seguito, pubblichiamo integralmente il Comunicato Ufficiale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 320 /AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo
TORRESE, e della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la
seguente condotta:
PAOLO TORRESE, Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della
SSD Nocerina Calcio 1910 Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.2.2024,
depositato ed utilizzato nell’ambito del procedimento n. 34-111 del Collegio
Arbitrale LND, una quietanza liberatoria dell’allenatore Sig. Silvio Somma non
veridica, in quanto recante una firma apocrifa del predetto tecnico, al fine di
evitare il pagamento delle spettanze dovute al Sig. Somma da parte della SSD
Nocerina Calcio 1910 Srl;
S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e
comportamenti posti in essere dal Sig. Paolo Torrese, all’epoca dei fatti
Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della predetta società, così
come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Paolo TORRESE e dal Sig. Raffaele STELLA, in qualità di legale
rappresentante, per conto della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per
il Sig. Paolo TORRESE, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S.D.
NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.