2^giornata: le decisioni del Giudice Sportivo










LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 1 settembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 settembre 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gare del 30-31 agosto 2011 – Seconda giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. MODENA – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 14.44 del 31 agosto 2011) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, circa la condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore Marco Turati (Soc. Modena) nei confronti del calciatore Massimo Donati (Soc. Bari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, in occasione dell’esecuzione di un calcio di punizione concesso alla squadra modenese nella zona centrale del campo, il Donati, nell’area di rigore barese affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, afferrava da tergo la maglia del calciatore Turati: quest’ultimo, con repentino movimento all’indietro del braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al volto l’avversario, che accusava visibilmente il colpo ricevuto. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come telefonicamente precisato a questo Ufficio, “gli Ufficiali di gara non hanno percepito l’episodio”.
Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal calciatore modenese, chiaramente intenzionale e potenzialmente lesivo per la delicata zona del corpo colpita, integri gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 – co. 1.3. CGS, e la conseguente sanzionabilità del comportamento segnalato ex art. 19 – co. 4 lett. b), CGS, nei termini di cui al dispositivo che segue:
P Q M
a seguito della segnalazione del Procuratore Federale,
delibera
infliggere al calciatore Marco Turati (Soc. Modena) la sanzione, determinata peraltro nel minimo edittale, della squalifica per tre giornate effettive di gara.
a) SOCIETA’
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore e, al 40°del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co.
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e) e co. 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e) e co. 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso quattro fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e) e co. 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONAZZOLI Emiliano (Reggina): per avere, al 50° del secondo tempo, proferito locuzione blasfema.
CARACCIOLO Antonio (Gubbio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DJURIC Milan (Crotone)
GRECO Giuseppe (Modena)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
NICCO Gianluca (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BIGAZZI Mirko (Livorno)
BUCHEL Marcel (Gubbio)
CASCIONE Emmanuel (Pescara)
COSTA Andrea (Sampdoria)
DRAME Ousmane (Padova)
PEDERZOLI Alex (Ascoli)
PREVITALI Roberto (Albinoleffe)
RIGONI Nicola (Vicenza)
VOLTA Massimo (Sampdoria)
ZANON Damiano (Pescara)
PRIMA SANZIONE
ADEJO Daniel (Reggina)
BERGAMELLI Dario (Albinoleffe)
CARINI Filippo (Modena)
CAZZOLA Umberto (Varese)
COPPOLA Manuel (Empoli)
CRIMI Marco (Grosseto)
DE LIGUORI Vincenzo (Nocerina)
DEMAIO Sebastien (Brescia)
DI CESARE Valerio (Torino)
DICUONZO Stefano (Juve Stabia)
FABBRO Alessandro (Juve Stabia)
FOGLIO Valerio (Albinoleffe)
FORESTIERI Fernando Martin (Bari)
GAROFALO Agostino (Bari)
GIOVANNINI Gianluca (Ascoli)
MARSILI Massimiliano (Nocerina)
NDIAYE Papa Waigo (Ascoli)
PADELLA Emanuele (Grosseto)
PICCINNI Matteo (Albinoleffe)
PISANO Marco (Vicenza)
RAGGIO GARIBALDI Silvano (Gubbio)
RAMOS Emerson (Reggina)
RUSSO Giuseppe (Verona)
TEDESCHI Luca (Crotone)
ZANETTI Paolo (Grosseto)
ZOBOLI Davide (Brescia)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ANANIA Luca (Pescara)
GIACOMELLI Stefano (Pescara)
NARCISO Antonio (Grosseto)
SCAGLIA Massimiliano (Verona)
SFORZINI Ferdinando (Grosseto)
VIVES Giuseppe (Torino)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FERRARA Ciro (Reggina): per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, alzandosi dalla panchina.
PECCHIA Fabio (Gubbio): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
fonte: www.legaserieb.it