Recuper 26^giornatai: le decisioni del Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 27 febbraio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
1) SERIE BWIN
Gare del 24-25-26 febbraio 2012 – Recuperi quinta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
IMMOBILE Ciro (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
CASCIONE Emmanuel (Pescara)
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
D’ALESSANDRO Matteo (Reggina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PEDERZOLI Alex (Ascoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
RAGUSA Antonino (Reggina)
SECONDA SANZIONE
BASSOLI Alessandro (Modena)
DE VITIS Alessandro (Modena)
NARDINI Riccardo (Modena)
NWANKWO Obiora (Gubbio)
PRIMA SANZIONE
RICCHI Paolo (Modena)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MANCINI Francesco (Pescara): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro locuzione ingiuriosa.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CANGELOSI Vincenzo (Pescara): per avere, al 36° del secondo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) MEDICI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FAVASULI Pasquale (Reggina): per avere, al termine del primo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale e rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata da un Assistente.