14° Giornata: decisioni del giudice sportivo










DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 22- 23 Novembre 2010 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA BARLETTA – VIAREGGIO
Preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Barletta avverso l’esito della gara indicata in oggetto, si soprassiede ad ogni decisione in merito.
I provvedimenti disciplinari per quanto in atti vengono di seguito riportati.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3.000,00 CAVESE 1919 S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi nell’intervallo della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società; perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore diversi fumogeni, e lanciavano in direzione di un assistente arbitrale due bottiglie piene d’acqua, senza colpire.
€ 500,00 NOCERINA S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze.
ALLENATORE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE ROSA LUIGI (COSENZA CALCIO 1914 SRL)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (all. in seconda, espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D ONOFRIO DENIS (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
perchè sgambettava volontariamente un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.
CALORI SIMONE (PISA 1909 S.S. S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BACCHIOCCHI GIANLUCA (CAVESE 1919 S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
FAVASULI FRANCESCO (PISA 1909 S.S. S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RAIMONDI ANDREA (JUVE STABIA S.P.A.)
per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
CIPRIANI LUIGI (CAVESE 1919 S.R.L.)