[LIVE] PROCESSO D’APPELLO SALERNITANA-NOCERINA. Udienza terminata, Corte in camera di consiglio










ore 18.20 – L’udienza è terminata. La corte entra in camera di consiglio. Il dispositivo dovrebbe essere pubblicato in tarda serata o al massimo nella mattinata di domani.
ore 17.55 – Dopo la lunga arringa di Palazzi, l’Avv. Cozzone chiede il diritto di controreplica alle dichiarazioni del Procuratore Federale. La Corte accetta la richiesta del legale. Interventi degli avvocati Piscini, Fiorillo, Giuseppina Malagnini, Cozzone, Luciano Malagnini, Bellacosa, Rauzzino e Chiacchi0.
ore 16.55 – riprende l’udienza tocca al Procuratore Federale Stefano Palazzi: “A nostro avviso non può configurarsi l’ipotesi di ‘bis in idem’. Il Giudice Sportivo prende solo atto del venir meno del numero legale, senza alcun accertamento, non pronunciandosi affatto sulla condotta dei calciatori in campo. C’è ancora di più, perché per la contestazione di illecito è noto che il Giudice Sportivo non possa pronunciarsi su questioni di illecito sportivo e pertanto non può esserci una violazione del ne bis in idem. Chiedo dunque che sia infondata questa eccezione del ne bis in idem. I fatti precedenti alla partita – incontri con i tifosi e maglietta di solidarietà indossata in campo – dimostrano il forte legame tra tifosi e squadra. I fatti di domenica mattina mostrano un crescendo dell’insistenza nelle richieste di solidarietà dei tifosi, sebbene i fatti siano rimasti anche più sfumati rispetto a quanto si vuol far apparire. Questo comunque non esclude i gesti minacciosi che ci sarebbero comunque stati a Mercato San Severino”.
[Il procuratore sta ripercorrendo l’esatto iter della requisitoria già esposta in primo grado, nel dibattimento davanti alla Commissione Disciplinare]
ore 16.40 – Pausa caffè
ore 16.30 – Avv. Chiacchio per l’ASG Nocerina: “Oggi si parla di illecito sportivo in una situazione che, di fatto, non ha nessuno degli elementi tipici dell’illecito sportivo. La società non è punibile. In primis perché non c’è stata una premeditazione della società, così come sottolinea anche la Disciplinare: “Nessun comportamento è volto ad interessi di risultato e classifica”. Non c’è stato nessun pactum sceleris per comprare o vendere una partita. E allora per quale motivo si arriva ad escludere una società e una squadra dal panorama calcistico? Non c’è alcun elemento a giustificare questa sentenza. Davanti ad un passaggio di una valigetta con denaro, la società coinvolta è stata condannata alla retrocessione alla categoria inferiore. Così come è già capitato ad altre società, davanti a colpe ben più gravi e provate, con la retrocessione d’ufficio solo alla categoria inferiore. Per questo è ingiustificata per la Nocerina quella che di fatto è una radiazione. La società, inoltre, è stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva. Ma mai è stata inflitta la sanzione della retrocessione per la responsabilità oggettiva, figurarsi una esclusione immediata dal campionato. Davanti ad un passaggio di una valigetta con denaro, la società coinvolta è stata condannata alla retrocessione alla categoria inferiore. Così come è già capitato ad altre società, davanti a colpe ben più gravi e provate, con la retrocessione d’ufficio solo alla categoria inferiore. Per questo è ingiustificata per la Nocerina quella che di fatto è una radiazione. La società, inoltre, è stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva. Ma mai è stata inflitta la sanzione della retrocessione per la responsabilità oggettiva, figurarsi una esclusione immediata dal campionato. La norma della responsabilità oggettiva è anacronistica, superata dai tempi e oggi porta addirittura all’esclusione della Nocerina dal campionato. In altre circostanze, la stessa Corte di Giustizia Federale ha ridotto ad un massimo di 2 punti di penalizzazione la sanzione per responsabilità oggettiva, eccezion fatta per i casi acclarati di combine. Così come mai si era verificato che un Giudice Sportivo si sia permesso di pronunciarsi su un possibile illecito sportivo. Durante Genoa-Siena dello scorso campionato è successo di tutto. Partita sospesa per 45′, i calciatori di una squadra sono usciti dal campo privati delle magliette, con la squadra avversaria in attesa in campo. Ma nemmeno in quel caso nessuno ha parlato di illecito sportivo. Savona-Lecco del 29/4/12. Il calciatore Giuseppe Aprea simulava un infortunio per procrastinare la conclusione della partita, onde venire a conoscenza del risultato del Montichiari, diretta concorrente del Savona in chiave play-off. Nella sentenza della Disciplinare viene sottolineata la circostanza anomala dei festeggiamenti del Savona, pur sconfitto, al termine della partita. Nemmeno quella circostanza portò a condanna per illecito sportivo, figuriamoci per la Nocerina”.
ore 16,15 – Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per il DG Gigi Pavarese: “C’è un buco in tutto l’assunto della Commissione Disciplinare, che riguarda la traslazione del presunto piano pre-ordinato. A coprire la falla, la Disciplinare oppone il convincimento che tutta la volontà sia stata trasmessa quando ancora i calciatori erano sul pullman. Tuttavia, il rapporto degli emissari della Procura Federale, fonte privilegiata per la giustizia sportiva, smentisce questo tipo di eventualità, perché viene accertato che i calciatori vengono costretti dal Questore a raggiungere gli spogliatoi per giocare la gara. Dunque, non c’è alcun nesso temporale. Nel dispositivo della Disciplinare si parla di violazione dell’articolo 7. Questo stesso articolo prevede anche l’obbligo di denuncia. La Disciplinare afferma che gli altri calciatori non sono stati deferiti per omessa denuncia perché non hanno offerto apporto causale ai fatti. Ma se l’articolo 7 è rubricato come illecito sportivo e omessa denuncia, non essendoci altri deferimenti, non si verifica l’applicabilità dello stesso articolo 7. Richiesta di proscioglimento da oggi addebito o, in subordine, la derubricazione all’articolo 1”.
ore 16.00 – Avv. Giuseppina Ruggiero Malagnini per il tecnico in seconda Salvatore Fusco: “Il ruolo di Salvatore Fusco non viene mai citato in tutto il dispositivo, se non nella parte finale, per motivare la squalifica. L’accusa è quello di aver ricevuto da Gaetano Fontana l’ordine di applicare quanto avvenuto in campo. Il fattore temporale del “prima della gara” citato dalla Commissione Disciplinare rende chiara una certa incertezza e, in pratica, la mancanza di elementi circostanziali. C’è una disparità di sanzioni. Volendo prendere in considerazione gli assunti della Disciplinare, Fusco risulterebbe un mero esecutore materiale di tutto il presunto piano pre-ordinato. Ma perché la sua sanzione è differente rispetto ai calciatori? Richiesta di proscioglimento da oggi addebito o, in subordine, la derubricazione all’articolo 1”.
ore 15.55 – Gaetano Fontana: “Sono stato un atleta professionista per oltre vent’anni, mai il mio nome accostato a qualsivoglia illecito sportivo, ho sempre professato giustizia, eguaglianza e moralità, non per caso spesso sono stato scelto come capitano del gruppo di lavoro del quale facevo parte. Ho chiesto aiuto al Questore e non ho avuto risposta; ho chiesto aiuto a Francesco Ghirelli, direttore generale della Lega Pro, ma non ho avuto risposta; ho chiesto aiuto alle forze dell’ordine e non ho avuto risposta. E noi dovremo pagare per colpa di chi non ha saputo gestire tutta quella situazione?”
ore 15. 35 – Avv. Cozzone e Avv. Galanti, per il tecnico Gaetano Fontana: “La sentenza di primo grado, significherebbe di fatto precludere ogni proseguimento della carriera di allenatore. L’allenatore e gli altri tesserati sono e restano delle vittime, sia nei giorni antecedenti la gara, sia nel giorno stesso della gara, per una serie di situazioni drammatiche già descritte negli atti. Il tecnico ha fatto di tutto per non trasmettere ai calciatori elementi negativi rispetto ai primi incontri. Inoltre, per quanto accaduto a Mercato San Severino, ci sono gravi responsabilità sul piano dell’ordine pubblico. E anche dopo l’incontro con i tifosi a Mercato San Severino, Fontana risponde riportando la squadra all’interno per svolgere la riunione tecnica e comunicare a tutti la formazione. Anche in queste circostanze, ancora il tecnico si schiera ancora con loro. A Salerno è lui stesso a chiedere alle forze dell’ordine di sporgere denuncia per quanto accaduto, trasmettendo la denuncia alla Lega e alla Procura Federale presente in quel momento. Non è poi possibile che Fontana abbia costretto la squadra a giocare, perché sono i tempi che non coincidono. Essendo inoltre squalificato, non poteva certo essere presente negli spogliatoi e, dunque, non avrebbe mai potuto trasmettere alla squadra l’ordine del presunto piano pre-ordinato. Fontana non ha commesso nessun illecito sportivo, richiedo pertanto il proscioglimento da oggi addebito o, in subordine, la derubricazione all’articolo 1”.
ore 15.25 – Avv. Rauzzino, per il medico sociale Giovanni Rosati: “La Disciplinare afferma che le uniche posizioni perseguibili sono quelle degli ideatori del presunto piano pre-ordinato e degli esecutori, quindi di tutti coloro che abbiano fornito un contributo causale al verificarsi dell’evento. In merito alla posizione del dottore Rosati c’è totale mancanza di motivazioni. La Disciplinare, a pagina 18 del dispositivo, afferma che l’abbandono del campo da parte dei calciatori non è stato stabilito per volontà del medico sociale, bensì da quella degli stessi calciatori. L’avallo del medico giunge in un momento successivo al verificarsi eventuale dell’evento illecito, quindi non dà un suo contributo. A completare il quadro, la Disciplinare non parla mai di infortuni simulati, ma di infortuni “strani”, in relazione ai quali è stata riconosciuta al dottore RoRichiesta di proscioglimento da oggi addebito o, in subordine, la derubricazione all’articolo 1”.sati una condotta passiva. Non c’è alcun potere coercitivo del medico sulla volontà dei calciatori. Inoltre, non c’era possibilità di poter sottoporre i calciatori ad alcun esame strumentale nell’immediato, quindi, in caso di infortuni più gravi agli stessi calciatori
ore 15.20 – Dottore Giovanni Rosati: “Preciso che il medico, durante gli infortuni, deve ottemperare alla volontà del paziente. A parte Remedi e Hottor, gli altri atleti sono stati vittime di contratture, causate dal mancato riscaldamento e da fattori psicologici. Ho solo applicato la legge”.
ore 15.15 – Avv. Aita, per Luigi Benevento: “Decisione che farà giurisprudenza quella di primo grado e che stravolge principi normativi. Troppa contaminazione di istituti penalistici, ma nessun ricorso all’ovvietà dei fatti. L’arbitro non ha ritenuto irregolari e simulati gli infortuni nel corso della partita. In caso contrario, sarebbe stato corretto deferire anche il direttore di gara”.
ore 15.05 – Avv. Piscini, per Remedi, Danti e Lepore: “aspetti particolarmente anomali in questa vicenda. Situazione paradossale, brutta pagina del calcio italiano, i calciatori vittime di questa situazione. I fatti intimidatori sono stati accertati anche dalla Commissione Disciplinare. C’è assenza del nesso psicologico, dunque del fatto tipo e dell’antigiuridicità. C’è assoluta assenza di prova che questo disegno illecito sia stato poi trasferito ai calciatori. La CDN riconosce che i calciatori avevano altri intento ovvero quello di salvare la propria incolumità. In assenza di prova di trasferimento del disegno illecito ai calciatori gli stessi non possono essere condannati per illecito e in ogni caso sono stati costretti a scendere in campo. Di fronte ad un evidente pericolo i calciatori non potevano agire diversamente. Nello specifico il calciatore Remedi ha un certificato di struttura pubblica, è stato il primo ad infortunarsi e ha anche saltato la partita successiva com’è possibile ritenere che ci sia stata da parte sua la volontà di abbandonare il campo per partecipare al disegno criminoso? Chiediamo che i calciatori vengano prosciolti da qualsiasi addebito o al massimo la derubricazione ad articolo 1”.
ore 14.55 – Avv. Monica Fiorillo, per Edmund Hottor: “Il mio assistito è stato vittima di un infortunio. I calciatori a differenza di quanto emerso dal processo di primo grado non hanno cercato l’infortunio. Non c’è stata simulazione, c’è autenticità nell’infortunio che gli ha impedito di proseguire la gara. La commissione riconosce Non è stato il suo infortunio a provocare la sospensione della partita. Non si può condannare per illecito sportivo un calciatore su dati empirici. Il calciatore va prosciolto da qualsiasi addebito, al massimo chiediamo la derubricazione ad articolo 1”.
ore 14.45 – Avv. Orsino, per Petar Kostadinovic: “I fatti che hanno portato al deferimento li conosciamo bene, un illecito sportivo che tuttavia si caratterizza per elementi di originalità. Clima estremamente minaccioso per i calciatori, minacce concrete di morte, questo è stato rilevato dalla commissione disciplinare che però esclude un elemento fondamentale quello dello stato di necessità, i calciatori temevano per la loro incolumità. Si sono sentiti obbligati ad entrare in campo pur non volendo. L’illecito sportivo prevede che ci sia dolo specifico. Se l’obiettivo dei calciatori era quello di non entrare in campo, non c’è un dolo specifico. Più della voglia di alterare il risultato c’era la volontà di salvaguardare la propria incolumità uscendo prima possibile da quello stadio. La fattispecie rientra al massimo nell’ambito dell’art. 1 pertanto chiedo l’assoluzione del calciatore o al massimo in subordine l’applicazione dell’art. 1 con il minimo della pena”.
ore 14.42 – Prende la parola il presidente Gerardo Mastandrea per i saluti di rito. Si inizierà con le audizioni degli avvocati difensori dei calciatori, poi toccherà a quelli dei dirigenti ed infine della società rossonera.
ore 14.40 – A breve al via il dibattimento.
ore 14,00 – Tutto pronto all’NH Hotel di Corso d’Italia 1 in Roma, il dibattimento inizierà con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto. Presenti il DG Gigi Pavarese, il medico sociale Giovanni Rosati, i tecnici Fontana e Fusco, i calciatori Kostadinovic, Danti, Remedi, Hottor, Lepore e il presidente della commissione etica interna Pino Iodice.
Anche oggi pomeriggio Forzanocerina.it e Zero-Zero.it seguiranno in diretta l’evoluzione del processo d’appello per il caso derby. Di fronte alla Corte di Giustiza Federale, presieduta da Gerardo Mastrandrea, i molossi proveranno a ribaltare la sentenza di primo grado che li ha estromessi dal campionato. A difendere la società di via Alveo Santa Croce un pool di legali capitanato da Chiacchio, Malagnini ed Aita. Aggiornamenti live a partire dalle ore 14.00.
redazione ForzaNocerina.it – Zero-Zero.it